Avvocato Gian Carlo Soave: “Finanziamento e spese assicurative”.
Si segnala la sentenza n. 8806/2017 della Corte di Cassazione in tema di TAEG e modalità di calcolo del Tasso Effettivo Globale nei contratti di finanziamento, in relazione alla normativa sull’usura.
Nella fattispecie era stato concesso un finanziamento il cui tasso, secondo parte finanziata, superava la soglia dell’usura.
La normativa in materia di usura, riformata dalla Legge n. 108/96 ed in base alle istruzioni della Banca d’Italia, prevede le modalità di calcolo del TAEG e le voci da considerare per calcolare il costo del prestito concesso. Ciononostante molti Tribunali non tengono conto delle suddette istruzioni, escludendo numerosi costi connessi alla concessione del prestito.
L’art. 644 comma 4 c.p. recita che: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Diversamente l’esclusione di tali voci dal conteggio del tasso comporterebbe la conseguenza di nascondere l’effettivo peso economico del credito accordato.
Inoltre non va dimenticato che l’usura rileva sia penalmente che civilmente: ex art. 1815 c.c. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La Corte d’Appello, nel caso in esame, aveva escluso dalle voci per il calcolo del tasso del finanziamento le spese di assicurazione, nonostante le istruzioni della Banca d’Italia, i decreti ministeriali e la legge sull’usura prevedano che per calcolare il tasso effettivo globale debbano essere incluse le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, comprese, quindi, le spese di assicurazione o la garanzia imposta dal creditore, volte ad assicurare allo stesso il rimborso totale o parziale del credito.
Banca d’Italia, infatti, nel 2009 ha precisato che: “restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”.
Il credito e l’assicurazione, sono, dunque, elementi collegati come previsto dall’art. 644 comma 4 c.p.
La Corte di Cassazione conclude, quindi, definendo i principi di diritto da seguire per il calcolo del tasso effettivo globale nel rispetto dell’art. 644 c.p.: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione”.