L’ Avvocato Soave risponde – Clausola Broker e insussistenza di vincoli contrattuali tra Broker e Compagnia

Domanda: Gentile Avvocato sono un giovane broker assicurativo che esercita la professione da pochi mesi e vorrei chiederLe se è valida la “clausola broker” quando l’assicurato è un Ente pubblico, nel mio caso un piccolo Comune di provincia.

Luigi – livorno

Risposta dell’Avvocato Soave:

Il contratto di brokeraggio assicurativo è stato disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 28 novembre 1984 n. 792 – disposizioni poi richiamate pressochè integralmente negli Artt. 106 e segg. del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, (c.d. codice delle assicurazioni private) –  con la quale è stata data esecuzione alla direttiva comunitaria 77/92/CEE del 13 dicembre 1976.

L’Art. 109 lett. b) cod. ass. definisce il broker o meglio il mediatore di assicurazione o di riassicurazione, come colui che svolge un’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi e/o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”.

Per comprendere appieno quali siano le funzioni e la natura del contratto di brokeraggio è opportuno delineare i dati comuni e le differenze con l’altra figura affine: l’agente assicurativo.

IL citato art. 109, lett a) stabilisce che sono agenti di assicurazione coloro che svolgono sempre attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed assistenza finalizzate a tale attività, ma che “…. agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”.

Il dato comune fra le due figure è quindi quello di svolgere entrambe prestazioni di consulenza e assistenza afferenti alle fasi anteriori, concomitanti e successive alla stipula di contratti assicurativi.
La differenza fondamentale, invece, consiste nel fatto che mentre gli agenti di assicurazione sono legati ad una o più compagnie di assicurazione in nome e per conto e nell’interesse delle quali agiscono, i broker non sono legati in alcun modo alle compagnie. Essi devono mettere in relazione i contraenti e le compagnie senza essere vincolati nella scelta di queste ultime.

I broker, pur dovendo rimanere, come visto, svincolati dalle compagnie di assicurazione, svolgono la propria attività su incarico e nell’interesse dell’assicurato: il broker è, infatti, colui che assiste e collabora con l’assicurato (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 maggio 2010, n. 12973).
A rimarcare la differenza con la figura dell’agente vi è il divieto della contemporanea iscrizione all’albo dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all’albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché vieta a questi ultimi l’esercizio delle attività di brokeraggio assicurativo.
Il rapporto che lega l’agente di assicurazione alla compagnia è quindi riconducibile a quello scaturente dal contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e segg. del codice civile, nel quale un soggetto, l’agente appunto, si obbliga stabilmente a promuovere la conclusione di affari in una determinata zona, nell’interesse di un altro soggetto detto preponente.

Più problematico è invece individuare la figura tipica contrattuale cui ascrivere il contratto di brokeraggio assicurativo.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di ricondurre il contratto di brokeraggio alla figura della mediazione, disciplinata dagli artt. 1754 e segg. del codice civile.
Senonché va osservato che a tale riconduzione osta la circostanza che, in base all’art. 1754 del codice civile, il mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti che egli si premura di mettere in relazione; e che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il fondamento di tale divieto risiede nel fatto che il mediatore deve necessariamente caratterizzarsi per l’indipendenza e l’imparzialità nei confronti delle parti relazionate (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382). Al contrario, il broker, come visto, deve curare gli interessi dell’assicurato.     
Sembra dunque preferibile ricondurre il contratto di brokeraggio al contratto di mandato, ovvero considerarlo come una mediazione atipica svolta nell’interesse di una delle parti (figura ammessa dalla giurisprudenza ed assimilata comunque al contratto di mandato), ovvero ancora all’appalto di servizi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16147; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2009, n. 16382; Consiglio di stato, sez. V, 03 giugno 2002, n. 3064).

Partendo da queste premesse si è ritenuto in giurisprudenza che, qualora un ente pubblico intenda avvalersi della collaborazione del broker, è sempre necessario assicurare che quest’ultimo rimanga svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolga la propria attività nell’interesse esclusivo dell’ente assistito; e che per tale ragione siano illegittime le clausole contenute nei bandi di gara, finalizzati all’aggiudicazione di servizi assicurativi, che in qualche modo facciano insorgere nel mediatore l’interesse a favorire la compagnia assicuratrice anziché l’ente assicurato.

Questo è il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre ora verificare se la clausola broker inserita negli atti di gara sia in qualche modo idonea a far sorgere un conflitto di interessi fra mediatore assicurativo e stazione appaltante.

La “clausola broker” è da considerarsi legittima, purché non generica ma strutturata, in particolare relativamente all’ammontare del compenso spettante al broker,

La clausola broker ha effetti nei confronti di un terzo estraneo al contatto, che non assume la veste di parte del contatto e che non assume vincoli contrattuali nei confronti delle compagnie di assicurazioni.
La clausola di brokeraggio è dunque una clausola stipulata a favore del terzo (il broker) ai sensi degli artt. 1411 e segg. del codice civile.

Dal punto di vista dello stipulante (nel nostro caso il Comune) rileva l’interesse a ricevere le prestazioni che il broker gli rende in esecuzione del contratto di brokeraggio a suo tempo concluso.

Ricostruita in tal modo l’operazione, deve escludersi che fra compagnie di assicurazione e broker si instaurino rapporti di tipo contrattuale giacché, il terzo non diviene parte, né in senso formale né in senso sostanziale, del contratto che intercorre fra stipulante e promittente, essendo egli semplice beneficiario (creditore) della prestazione dovuta (cfr. Cassazione civile, sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2005 , n. 1150).

Si deve quindi escludere che la stipulazione della clausola broker faccia insorgere legami contrattuali fra il broker e le Compagnie assicurative e che tale clausola sia di per sé contrastante con il principio, come visto, del divieto che il il broker e le compagnie possano essere legati da vincoli contrattuali.

In conclusione le Compagnie di assicurazione, invero, mediante l’accettazione della clausola broker, individuano il mediatore quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, senza assumere alcun vincolo contrattuale con le compagnie le quali, si limitano soltanto ad indicarlo quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento della prestazione; ne discende che questi non è tenuto a curare gli interessi delle prime dedotti nei contratti assicurativi, se non quello di riscuotere i premi per loro conto, senza peraltro poter esercitare, nei confronti dell’assicurato debitore, i poteri propri delle creditrici.

Va quindi ribadita l’insussistenza di vincoli contrattuali fra Broker e Compagnie assicuratrici.

Anzi, si può rilevare come la legittimazione a ricevere il pagamento dei premi appare in linea con quanto disposto dalla legge la quale, fra i compiti affidati al broker, individua quello della gestione del contratto di assicurazione.

Grazie e buona settimana.