L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Falsificazione dell’assicurazione”

Domanda: Falsificazione dell’assicurazione

Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18908/2016, ha stabilito che chi altera il contrassegno dell’assicurazione esposto sul parabrezza è punibile con la sola sanzione pecuniaria in quanto il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 485 c.p.

Stante la depenalizzazione del delitto di falso in scrittura privata, ex art. 1 D. Legislativo 15 gennaio 2016, la Suprema Corte ha ritenuto che la pronuncia di colpevolezza da parte del giudice di merito nei confronti di un soggetto che ha contraffatto il contrassegno dell’assicurazione esposto sul parabrezza della sua autovettura (che non è più obbligatorio esporre) debba essere annullata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

L’art. 4, comma 4 lettera a), del decreto citato recita che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno”, specificando che “si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata“, pertanto, l’illecito penale di cui all’art. 485 c.p. è sostituito da un illecito civile.

Inoltre, l’art. 8, comma 1 e 2, del suddetto decreto dispone che “le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno” e che “il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa“: considerato che nella fattispecie non è stata proposta l’azione, si ha annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Avv. Gian Carlo Soave.