L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Bollo non pagato e radiazione dal PRA”.

Domanda: Bollo non pagato e radiazione dal PRA.

Risposta: Le Regioni Lazio, Lombardia e Puglia hanno avviato il procedimento di radiazione d’ufficio dei veicoli per i quali non sia stato pagato il bollo auto per almeno tre anni consecutivi.

Scopo della sanzione è combattere l’evasione del pagamento della tassa automobilistica: in caso di mancato pagamento e di disinteresse dell’avviso inviato dall’amministrazione, dopo trenta giorni intervengono le forze dell’ordine, il che comporta il ritiro della carta di circolazione, della targa e la cancellazione del veicolo dal PRA.

Più precisamente l’art. 96. C.d.S. “Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica“, afferma che “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione“.

L’operazione di radiazione deve avere luogo con le “modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione“.

Contro il provvedimento di cancellazione si può presentare ricorso – entro trenta giorni – al Ministro delle Finanze.

Ci si può altresì difendere dimostrando l’avvenuto pagamento di almeno un bollo precedente alla data di notifica , oppure l’esonero dal pagamento o l’avvenuta vendita dell’auto.