L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Infortunio in itinere dell’insegnante”
Domanda: L’ Infortunio in itinere del docente. Quando ricorre?
Risposta: La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 21400, ha stabilito che non è configurabile un infortunio in itinere per il docente che si infortuna mentre si reca ad un corso di aggiornamento.
“L’art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limita la copertura assicurativa agli insegnanti che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro, mentre l’art. 1 del medesimo D.P.R., fa riferimento alle attività per cui vi è contatto con le macchine elettriche: ne consegue che, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento (nella specie, infortunio “in itinere” occorso mentre l’insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per se non dà luogo alla tutela antinfortunistica“.
Il Tribunale del lavoro, in accoglimento della domanda di un insegnante di scuola media, aveva condannato l’Inail al pagamento in suo favore dell’indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito di un infortunio subito in itinere.
La sentenza venne però ribaltata in appello: secondo la pronuncia di secondo grado l’art. 4 n. 5 T.U. n. 1124/65 limita la tutela assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l’uso eventuale di materiale e/o attrezzature. L’infortunio indennizzabile è, quindi, esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l’insegnate si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica (collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni).
Ne consegue che, fuori da dette ipotesi, non viene tutelata né l’attività di docenza nè l’indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all’attività lavorativa.
Solo in seconda battuta l’insegnante aveva precisato di essere docente di educazione tecnica senza però dimostrare l’attività svolta presso l’Istituto scolastico ove operava e quindi non aveva le esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all’art. 4 T.U. n. 1124/1965.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato l’orientamento della Corte d’Appello, precisando che, in difetto di prova dello svolgimento di una delle occupazioni considerate indennizzabili dal T.U., non spetta alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento (nella fattispecie infortunio occorso mentre l’insegnante si recava ad un corso obbligatorio di aggiornamento) che di per sé non dà luogo alla tutela antinfortunistica.