L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Rifiuto accertamenti etilometrici”.

Domanda: Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici.

Risposta: La Cassazione, con sentenza n. 4236/2017, ha stabilito che il soggetto che si sottrae agli accertamenti etilometrici in ospedale – ivi ricoverato a seguito di incidente stradale –commette il reato di rifiuto e non è esonerato dalla responsabilità per guida in stato di ebbrezza.

Nella fattispecie il soggetto, condannato in secondo grado per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti suddetti, ricorreva in Cassazione sostenendo l’irrilevanza del suo rifiuto in quanto l’ospedale poteva procedere ai prelievi a seguito di richiesta della Polizia Giudiziaria, senza necessità di chiedere il suo consenso.

Secondo la Suprema Corte “nel caso di ricovero del conducente presso una struttura sanitaria a seguito di incidente, i risultati dei prelievi, effettuati su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso“, “il prelievo non è effettuabile laddove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario“.

Pertanto “il reato di rifiuto sussiste anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all’art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente é stato ricoverato a seguito di incidente stradale“.

Il rifiuto di sottoporsi ai prelievi richiesti dalle autorità impedisce quindi la loro esecuzione e non solo non esime il conducente dalla responsabilità del reato di guida in stato di ebbrezza ma ostacola l’esecuzione dei prelievi.

Il ricorso è stato, dunque, rigettato poiché “si tratta di un rifiuto che integra le fattispecie di reato contestate, ambedue tese a dissuadere chi intenda ostacolare gli accertamenti (in qualunque forma eseguiti) in ordine all’ebbrezza o all’alterazione da stupefacenti“.