L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Verbale di contravvenzione”

DomandaChe valore ha il verbale di contravvenzione?

Risposta: La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23306/2015, afferma che le sommarie informazioni e le dichiarazioni di un conducentesorpreso a guidare senza patente, riportate in un verbale dei Carabinieri, non possono essere utilizzate in dibattimento, né possono essere lette, in quanto assunte senza le garanzie difensive.

Nella fattispecie, la Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva confermato una condanna del Tribunale per i Minorenni nei confronti di un minore processato, per il reato di cui all’articolo 116 comma 13 C.d.S., fermato alla guida di uno scooter senza patentino.

La sentenza di primo grado si fondava sulle sole risultanze del verbale di contestazione dei Carabinieri.

La Suprema Corte afferma che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria senza le garanzie difensive “dalla persona cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’articolo 63 del c.p.c. l’interrogatorio qualora emergano indizi di reità“.

Non è possibile utilizzare dichiarazioni autoindizianti rese dal soggetto senza patente acquisite quando la persona non è ancora indagata, sia perché trattasi di prova assunta in violazione di un divieto di legge, sia perché il verbale contenente detta dichiarazione riguarda un atto ripetibile.

La prova contenuta nelle informazioni sommarie che assume la polizia giudiziaria deve essere, quindi, nuovamente formata in dibattimento.

Se, dunque, nel momento in cui gli agenti interrogano il conducente sorpreso senza valida licenza di guida, quest’ultimo non viene avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato, le dichiarazioni spontanee da questi rilasciate e acquisite dalla polizia giudiziaria (c.d.informazioni sommarie) non sono utilizzabili nel dibattimento del processo penale, per cui andrà annullata la condanna quando la prova della violazione sia stata desunta solo dal verbale di contravvenzione.

La legge stabilisce il principio in forza del quale se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata o una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di responsabilità a suo carico, l’autorità deve interromperne l’esame, avvertendo l’interessato che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandolo, dunque, a nominare un difensore. Le dichiarazioni fornite prima di tale informazione non potranno mai essere utilizzate contro il dichiarante medesimo.