L’Avvocato Soave risponde – Responsabile Intermediazione senza cariche sociali: responsibilità e profilo sanzionatorio
Domanda: Gentile Avvocato come si configura, sotto il profilo sanzionatorio, la responsabilità del responsabile dell’attività d’intermediazione che esercita le proprie funzioni in una società d’intermediazione ove non ha cariche sociali. Grazie. Elisabetta – Milano
Risposta dell’Avvocato Soave: L’art. 2, lett. z), del Regolamento Isvap n.5/2006, definisce come responsabile dell’attività di intermediazione di società d’intermediazione iscritte nel registro unico, colui al quale, nell’ambito della dirigenza, sono attribuiti poteri decisionali e che esercita funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società.
Relativamente alla nozione di “dirigenza”, essa va intesa con riferimento all’effettivo svolgimento di mansioni direttive: possono pertanto assumere la qualifica di responsabile anche soggetti ai quali, indipendentemente dall’inquadramento nell’organico, siano state attribuite dai competenti organi della società mansioni direttive.
Dall’art. 13, comma 1), lett. c) dello stesso Regolamento, si evince, poi, che in ambito societario i responsabili dell’attività di intermediazione possono essere più d’uno, anzi, debbono essere di numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell’attività svolta, mentre nulla viene detto circa la natura del rapporto che deve intercorrere fra la società ed il responsabile dell’attività di intermediazione, rapporto che deve essere solo compatibile con le leggi vigenti nel merito delle quali l’Ivass non entra.
La disciplina sull’intermediazione assicurativa considera, quindi, le società agenziali d’intermediazione soggetti distinti ed autonomi rispetto alle persone fisiche e responsabili dell’attività d’intermediazione pure iscritte nel registro.
La peculiarità del rapporto sopra riferito ha fatto sorgere dubbi interpretativi sull’effettivo destinatario delle sanzioni conseguenti a violazioni commesse concretamente dall’agente.
L’art. 325 cod.ass. prevede quali destinatari delle sanzioni le imprese e gli intermediari responsabili della violazione fatta salva la dimostrazione della non riconducibilità ad essi dell’operato dei soggetti di cui si avvalgono per aver quest’ultimi agito abusando dei propri doveri d’ufficio per trarne vantaggio personale.
In tale ultima ipotesi, infatti, la violazione è frutto di un comportamento doloso di persone fisiche specificatamente individuate, quindi la sanzione viene comminata nei confronti di questi ultimi, fermo restando la responsabilità civile dell’impresa e dell’intermediario, nei confronti dei quali conservano sempre il diritto di rivalsa.
Ciò in conformità e aderendo all’impostazione propria della disciplina concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d. lgs n. 213/2001 e successive modifiche), che considera quali destinatari dell’attività dei collaboratori le imprese e gli intermediari.
L’Ivass è esentata dall’obbligo di preventiva identificazione della persona fisica autrice materiale dell’illecito. All’intermediario, che ha interesse ad azionare il diritto di rivalsa, è rimesso l’onere di provare che la violazione è stata commessa dai propri collaboratori con abuso dei doveri d’ufficio e per trarne personale vantaggio.
Sussiste pertanto una responsabilità solidale cosiddetta di “posizione” con funzione di garanzia per il pagamento della sanzione. Trova applicazione infatti il principio stabilito dall’art. 6, 4 comma l.689/1981 che in materia deroga quanto previsto dall’art. 2055, 2 comma c.c.
La società nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.
In sostanza sebbene la sanzione debba essere riferita alla persona fisica autrice della violazione, è individuata anche un’autonoma responsabilità di carattere civile a carico della società nel cui interesse è stata commessa.
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