Avvocato Gian Carlo Soave: “Omicidio stradale – art. 91”.

 Il Ministero dell’Interno è intervenuto con la circolare 300/A/3524/17/109/41 del 28 aprile u.s. in tema di omicidio stradale commesso da poliziotti e militari.

Nell’eventualità in cui detti soggetti cagionino un incidente alla guida di un veicolo di servizio non perdono la patente civile fino al momento dell’eventuale condanna penale per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali.

Coloro che appartengono a corpi di polizia o forze armate sono, infatti, titolari di una doppia patente: una “personale” ed una di servizio per guidare mezzi con targa militare o di polizia e sono soggetti alle sanzioni del Codice della Strada.

Ci si chiede se – nel caso in cui il sinistro si verifichi alla guida di un mezzo di servizio – le sanzioni trovino applicazioni in relazione ad entrambe le patenti o solo a quella utilizzata per lavoro.

Secondo il Consiglio di Stato si corre il rischio di perdere entrambe le patenti solo se condannati; fino alla sentenza non si perde quella personale.

Inoltre, il Consiglio di Stato conferma la competenza delle rispettive autorità sui provvedimenti relativi a patenti militari o di servizio.

Per queste ultime è competente l’autorità che le ha rilasciate sulla base delle «disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza» e non secondo le norme del Codice della Strada.

Ne consegue che a nessun agente può essere ritirata la patente dopo un incidente: il fatto dovrà essere segnalato all’amministrazione competente.