L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Danno al Terzo Trasportato”

Domanda: Mi sono rotto il polso a causa di un incidente in moto guidata da mio cognato che non ha rispettato uno stop e così siamo finiti contro una macchina che stava arrivando. Ho diritto ad essere risarcito?

Risposta: Gentile Signore, la Cassazione, con sentenza n. 16181 del 30.07.2015, ha stabilito che, ai fini del risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento del sinistro, il terzo trasportato è tenuto soltanto a provare il danno subito e non anche le modalità dell’incidente.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso di una donna vittima di un incidente stradale insieme alla figlia occorso mentre il marito si trovava alla guida del veicolo, di proprietà della moglie stessa.

La signora chiedeva alla Compagnia Assicuratrice il risarcimento del danno patito da se stessa e dalla figlia: il Giudice di Pace, in primo grado, riteneva fondata la domanda; il Tribunale, in appello, riteneva invece che, non essendovi stata collisione diretta tra i veicoli, non fosseapplicabile la presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’art. 2054, 2° comma, c.c.

La signora ricorreva, quindi, in Cassazione per sentir affermare il proprio diritto al risarcimento dalla Compagnia ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni secondo il quale il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Secondo la Suprema Corte la ratio della norma è quella di fornire al terzo trasportato “uno strumento aggiuntivo di tutela” per agevolarlo nel conseguimento del risarcimento nei confronti dell’assicuratore, risparmiandogli “l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Il terzo trasportato danneggiato a seguito di un incidente stradale ha azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo,potendo far valere “anche i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

La tutela assicurata al terzo dall’art. 122 C.d.A., qualunque sia “il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo”, se non fosse accompagnata dalla previsione di cui all’art. 141 che lo abilita all’azione diretta gli impedirebbe di esercitare la garanzia assicurativa se non per mezzo dell’assicurato.

La Corte ha statuito, altresì, che detti diritti spettino anche al proprietario quale terzo trasportato, “essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”.

Secondo la Cassazione ha, pertanto, errato il Tribunale a rigettare la domanda della signora per non aver fornito la prova della dinamica dell’incidente al fine della individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti: tale accertamento è al di fuori della previsione dell’art. 141 C.d.A., in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

Conclusivamente, in applicazione dell’art. 141 C.d.A., secondo un’interpretazione in linea con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ilterzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava a bordo al momento del sinistro deve provare di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non le modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti. Il trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente.