L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Modalità di compatibilità” Sentenza 27.08.2015 – Cassazione

Domanda: Avvocato buongiorno. Ho avuto un incidente con la mia macchina per un improvviso guasto alle gomme che avevo appena fatto sostituire al concessionario. Ho perso il controllo dell’auto e sono finito contro un motociclista davanti a me. Chi è responsabile di questo guaio?

Risposta: Gentile Signore, per rispondere al Suo quesito mi richiamo alla sentenza della Cassazione del 27.08.2015 n. 17240.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, in occasione di un sinistro era deceduto il conducente di un autoveicolo a seguito dello scontro con autocarro, dal quale si era staccato l’albero di trasmissione finito in mezzo alla strada.

Il conducente dell’auto che sopraggiungeva aveva cercato di evitare l’ostacolo finendo però con il perdere il controllo del mezzo e andando a sbattere contro la parte posteriore dell’autocarro, fermo in sosta per lo stato di avaria.

La vedova del de cuius conveniva, quindi, in giudizio il conducente dell’autocarro, la società proprietaria dello stesso, nonché la Compagnia di Assicurazione e, su iniziativa di quest’ultima, il socio accomandatario della società originariamente incaricata della trasformazione del pezzo (e aveva attestato la conformità a legge dell’albero di trasmissione dell’autocarro), la società incaricata da quest’ultima per la trasformazione del pezzo e, infine, la società autrice materiale della realizzazione del pezzo medesimo.

Ruolo fondamentale nella causazione del sinistro è stato il fatto di imbattersi per strada con il pezzo meccanico staccatosi dall’autocarro, il “distacco è stato dovuto alla illecita, illegale e non conforme trasformazione di entrambi gli alberi di trasmissione del mezzo”.

La Cassazione ha ribadito che nei sinistri stradali in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone “il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle singole colpe di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 cod. civ. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità”.

In tal modo la Suprema Corte, riprendendo il giudizio della Corte di Appello, ha determinato la divisione del grado di colpa, attribuendo responsabilità – “valenza preponderante” – ai soggetti convenuti in giudizio e soltanto una minima parte di colpa al de cuius.

Richiamandosi ad un precedente – sentenza 9.03.2004 n. 4754 – la Cassazione ha statuito che: “il proprietario o il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivati da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo”, ma “il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto”.

Nella fattispecie la valenza interruttiva del nesso causale è costituita dalla trasformazione avvenuta in modo illegale, del tutto difforme rispetto al prototipo approvato, che ha inciso sulle caratteristiche strutturali e meccaniche del mezzo. “Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2054, quarto comma, cod. civ. la nozione di ‘vizio di costruzione’ non va riferita ai soli interventi compiuti in sede di produzione di un veicolo, ma anche agli interventi strutturali modificativi della meccanica e/o della dinamica dello stesso”.

La Suprema Corte ha, dunque, stabilito l’assenza di responsabilità del conducente l’autocarro e dell’utilizzatore del veicolo in leasing, mentre ha ritenuto corresponsabili “tutti gli altri soggetti che avevano variamente contribuito alla illecita trasformazione dell’albero di trasmissione”.