L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Parcheggi e sanzioni”.

Domanda: Parcheggi e sanzioni

Risposta: La questione relativa alle “multe illegittime” elevate per presunte irregolarità o per violazioni inerenti il biglietto di sosta del parcheggio sulle strisce blu, è molto sentita dagli automobilisti considerato il cospicuo contenzioso esistente in materia.

A riguardo, si sono avute diverse pronunce.

Il Giudice di Pace di Pistoia, con sentenza del 24 maggio 2016, ha disposto l’annullamento di un verbale con il quale veniva accertata la violazione dell’art. 157 C.d.S. da parte di un conducente per avere lasciato il veicolo in sosta senza prolungare il dispositivo di controllo oltre la scadenza iniziale.

Il Giudice ha precisato che detto articolo, al comma 6, prevede l’ipotesi della sosta concessa solo per un tempo limitato e quella della sosta regolamentata e a pagamento, sanzionando –  comma 8 – tanto la mancata esposizione del disco orario quanto la mancata attivazione del parchimetro.

L’art. 7 C.d.S. sanziona, invece, i casi di sosta vietata, in cui la violazione si protragga oltre le ventiquattro ore, regolamentando quelli in cui si tratta di sosta limitata o regolamentata.

Secondo il Giudice di Pace “il riferimento alla protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, rende palese la circostanza che la sanzione prevista dalla norma si applica solo allorquando vi sia una reiterazione della condotta“.

Ne consegue che la violazione consistente nel mancato utilizzo del disco orario o nella mancata attivazione del parchimetro è sanzionata ex art. 157 comma 8 C.d.S., mentre il prolungamento della sosta oltre il limite indicato nella zona soggetta a disco orario o oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il biglietto è sanzionata dall’art. 7 C.d.S.

Nella fattispecie, dunque, il verbale va annullato.

Altra controversa questione riguarda il tipo di violazione posta in essere dal conducente che lasci l’auto in sosta con biglietto scaduto. Secondo il Codice della Strada la fattispecie non integra un illecito sanzionabile, in quanto esso prevede solo che detto biglietto debba essere acquistato ed esposto in modo visibile ma nulla statuisce circa il mancato rinnovo del medesimo.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ritiene che il pagamento insufficiente, laddove la sosta sia consentita a tempo indeterminato e soggetta al pagamento di una somma, configuri un inadempimento contrattuale.

Secondo l’orientamento della Cassazione, che si è pronunciata recentemente con sentenza n. 16258/2016, la suddetta condotta integra violazione del Codice della Strada e non violazione dell’obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il contrassegno.

Si precisa, inoltre che dal primo luglio 2016 i Comuni sono obbligati ad abilitare i pagamenti elettronici sui dispostivi di controllo della durata della sosta a pagamento, per cui anche il parchimetro deve accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

Ed ancora, è bene sapere che l’art. 7 comma 8 C.d.S. stabilisce che “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

E’, dunque, illegittima la sanzione elevata per non avere esposto il biglietto se mancano, nelle vicinanze, zone in cui la sosta è gratuita.

La Cassazione, con sentenza n. 4130/2016, ha chiarito che non sussiste l’obbligo di assicurare posti liberi per le zone definite area pedonale o a traffico limitato ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate dalla Giunta Comunale nelle quali vi siano esigenze e condizioni particolari di traffico.