L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Revisione scaduta”

Domanda: Il giorno 7 marzo, mentre andavo al lavoro in moto, un’auto non rispettava il semaforo rosso causando una scontro con il mio veicolo. A parte i danni fisici la moto è totalmente distrutta. Ora nonostante la dinamica non lasci dubbi il problema è la revisione della mia moto, scaduta il 10/2015. Il perito dell’assicurazione del conducente cha ha causato l’incidente ha chiesto copia del libretto da cui ovviamente verificherà anche la sanzione per revisione scaduta che mi è stata contestata dai vigili intervenuti sul posto per i rilievi. Può dirmi se sono spacciato o se ho qualche possibilità di vedermi risarcito?

Risposta: Gentile Signor Alessandro, spero di poterLe essere utile con queste brevi indicazioni che seguono.

Il Codice della strada (art. 80) prescrive per ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli, controlli periodici per assicurarne nel tempo l’efficienza. Autovetture per il trasporto privato, autocaravan, autocarri fino a 3,5 tonnellate, moto e motocicli sono tenuti alla prima revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il mese in cui essa è avvenuta. Le successive revisioni devono avvenire ogni due anni, entro lo stesso mese della precedente. Per gli altri veicoli i controlli sono annuali.

Scaduto il termine, non si può circolare, nemmeno con la prenotazione di revisione. In tal caso, per recarsi presso il centro specializzato per la revisione, bisognerà utilizzare un carro attrezzi o rischiare la multa con ritiro della carta di circolazione se sulla viabilità ordinaria ed il fermo amministrativo in autostrada.

Tra le situazioni che comportano il divieto di circolazione dell’auto e che attribuiscono alle Compagnie il diritto di rivalersi sull’assicurato vi è quella di chi viaggia con veicolo con revisione scaduta.

In caso di sinistro, la Compagnia di Assicurazione, pur tenuta a risarcire eventuali danneggiati, potrebbe poi intraprendere azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, ovverosia chiedere a quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel sinistro.

Ciascuna Compagnia, infatti, può prevedere, precisandolo nel contratto, l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato in caso di sinistro con veicolo non sottoposto a revisione. Molte Compagnie consentono, però, di inserire nella polizza la rinuncia alla rivalsa per mancata revisione, a fronte di una integrazione del premio base, condizione che mette al riparo l’assicurato da eventuali dimenticanze nell’effettuare la revisione nei termini stabiliti dalla legge.

Tassativo per tutte le Compagnie, invece, è la facoltà di esercitare la rivalsa soltanto nelle circostanze richiamate esplicitamente nel contratto.

Si ricorda che il diritto di rivalsa è esercitabile solo quando sia oggettivamente accertata la condotta-situazione descritta (nella fattispecie l’omessa revisione del mezzo).