L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Validità delle multe”.

Domanda: Validità delle multe

Risposta: Si segnala la circolare n. 300/A/6822/16/127/9 del 5 ottobre 2016 del Ministero dell’Interno in tema di modalità di accertamento delle violazioni individuate ex art. 201 comma 1-bis, lett. g-bis C.d.S. in relazione alle quali la contestazione può essere effettuata anche non immediatamente qualora vengano accertate tramite dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

La polizia stradale può utilizzare qualsiasi strumento per verificare la regolarità dei veicoli in circolazione, senza attendere l’omologazione degli strumenti per elevare gli eventuali verbali.

E’, infatti, sufficiente utilizzare gli strumenti esistenti e contestare immediatamente la violazione o, qualora non sia possibile, invitare il proprietario del veicolo non fermato a presentarsi in ufficio.

La contestazione può essere evitata se i dispositivi di rilevamento sono omologati o approvati ai sensi dell’art. 45 C.d.S. per il funzionamento automatico o da remoto. Requisiti non necessari se detti dispositivi sono utilizzati alla presenza dell’organo accertatore.

Nei controlli su strada, la polizia può utilizzare anche dispositivi non omologati per rilevare eventuali infrazioni e procedere alla relativa contestazione della violazione.

Se la contestazione immediata dell’infrazione non è possibile per motivi che devono essere specificati con la notifica del verbale, il trasgressore dovrà esibire documenti e fornire informazioni ex art. 180 comma 8 C.d.S.

La polizia può, dunque, completare l’accertamento della violazione successivamente, verificando sul documento la correttezza del rilievo da dispositivo al momento del controllo su strada.

Detta procedura è parte integrante dell’attività di accertamento iniziata con il controllo – con l’ausilio di apposito dispositivo – e non conclusasi nell’immediatezza stante l’impossibilità (motivata) di procedere a contestazione.