Copertura assicurativa del rimorchio

Domanda: Assicurazione del rischio statico e del rischio dinamico.

Risposta: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13200/2012, ha subordinato il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro all’avvenuta stipulazione di un’assicurazione contro il rischio dinamico, affermando quindi che “Chi non stipula l’assicurazione rimorchio contro il rischio dinamico (ovvero quello derivante dalla circolazione del mezzo) non avrà diritto all’indennizzo”.

Più precisamente, l’assicurazione rimorchio contro il rischio statico è obbligatoria per il risarcimento danni del veicolo con rimorchio quando quest’ultimo è staccato dalla motrice e durante le manovre per l’aggancio ed il posizionamento per la sosta.

Tale assicurazione non copre i rischi da circolazione del rimorchio quando è attaccato alla motrice.

La polizza per il rischio dinamico è, invece, un’assicurazione facoltativa per i danni da responsabilità civile causati a terzi dalla circolazione del rimorchio.

La Suprema Corte – nell’interpretazione del contratto RC auto –afferma che la misura del massimale non è elemento fondamentale per considerare incluso un rischio non menzionato dalle parti (nella fattispecie il rischio dinamico).

Tali polizze sono c.d. assicurazioni gancio-traino. In particolare, quella per il rischio statico non è una estensione della RC auto poichè non copre i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio. Ed è proprio per tale ragione che essa è più economica.

L’assicurazione gancio-traino con rischio dinamico è una estensione della Rc auto ed è consigliabile  qualora si utilizzi spesso il rimorchio.

Se si stipula detta assicurazione si ha la copertura in tutte le ipotesi di danno causate dalla circolazione su strada.

“L’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di rimorchi sussiste solo per quanto riguarda il cd. rischio statico (e cioè il pericolo che il rimorchio causi danni a terzi quando fermo o manovrato a mano), poiché quando il rimorchio è agganciato a una motrice la responsabilità per i danni da questo eventualmente causati (cd. rischio dinamico) è coperta dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice. Il proprietario di un rimorchio ha la facoltà, ma non l’obbligo, di stipulare un’assicurazione a copertura della propria responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del rimorchio (cd. rischio dinamico) mentre ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della responsabilità civile per i soli danni che il rimorchio può causare quando fermo o manovrato a mano (cosiddetto rischio statico). Ne consegue che all’assicurazione del primo tipo, non avendo natura obbligatoria, è inapplicabile la disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogata e sostituita dagli artt. 1220 ss. cod. ass.), e la vittima di un sinistro stradale causato da un rimorchio circolante non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, ma solo nei confronti dell’assicuratore della motrice, che è tenuto “ex lege” per i danni causati dall’intero complesso circolante. Nell’interpretazione del contatto di assicurazione della responsabilità civile, al fine di individuare quale sia il rischio che ne forma l’oggetto, la misura del massimale non costituisce di per sè un elemento decisivo per ritenere incluso un rischio non espressamente menzionato dalle parti (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice del merito, sulla base del solo fatto che una polizza di assicurazione della r.c.a. di un rimorchio prevedesse un elevato massimale, aveva concluso che il contratto coprisse non solo la responsabilità per danni causati dal mezzo in sosta – cosiddetto rischio statico, ma anche quelli causati dal mezzo in movimento – cosiddetto rischio dinamico)”.

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