L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Fermo amministrativo e reato”

Domanda: Fermo amministrativo e reato
Risposta: Con la sentenza del 24.06.2016 n. 26442, la Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Asti ed ha condannato un uomo per il reato di violazione di sigilli, ritenendo che integri il reato di cui all’art. 349 c.p. l’utilizzo dell’auto sottoposta a sequestro o fermo amministrativo, alla quale vengano apposti i sigilli, anche se questi vengano rotti o non siano fisicamente visibili.
Nella fattispecie, l’uomo era stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto in quanto chi aveva eseguito il sequestro aveva apposto sui finestrini del veicolo dei fogli A4 e non invece i sigilli, anche perché l’auto utilizzata era priva di assicurazione.
Il Procuratore della Repubblica riteneva, invece, che la condotta integrasse gli estremi del reato di cui all’art. 349 c.p. che punisce “chiunque viola i sigilli, apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro, ovvero con la reclusione da 3 a 5 anni e la multa da 309 a 3.098 euro quando il colpevole è colui che ha in custodia la cosa”.
Secondo la Corte per aversi il reato di cui all’art. 349 c.p. “non occorre la rottura o la rimozione dei sigilli, che potrebbero anche non essere stati fisicamente apposti, dal momento che oggetto specifico della tutela penale cui tende la norma incriminatrice è l’interesse pubblico a garantire il risetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l’identità o la consistenza oggettiva”.
“Il segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontà dello Stato, può essere caratterizzato non soltanto dalla materiale apposizione di sigilli che possono anche mancare bensì da qualsiasi atto a tale attività pienamente equivalente”, come l’apposizione di cartelli. Pertanto, anche i fogli A4 erano segni identificativi idonei ad evidenziare la volontà della P.A. e a far capire che l’uso dell’auto era vietato.