L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Assicurazione auto”.

Domanda: Assicurazione auto.

Risposta: Il Ministero dell’Interno, il 3 aprile scorso, in una nota in tema di applicazione dell’art. 193 Codice della Strada a veicoli immatricolati in diverso Stato dell’Unione Europea – stazionanti nel territorio italiano – ha stabilito che per i veicoli muniti di targa di immatricolazione estera, in uno degli Stati di cui al Decreto Ministeriale n. 86/2008, non è obbligatorio dimostrare la regolare copertura assicurativa del mezzo.

Ne consegue l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 193 C.d.S. anche nell’ipotesi in cui il veicolo non sia stato munito di targa e documenti italiani, seppure circolante in Italia da più di un anno.

Il Ministero evidenzia che per i suddetti veicoli opera la c.d. “copertura presuntiva“: è, dunque, esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 C.d.S. anche quando sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei paesi sia privo di RC auto.

Stessa conclusione nell’ipotesi in cui il veicolo circoli sul territorio dello Stato da oltre un anno e non si sia proceduto alla sua “nazionalizzazione” tramite immatricolazione.

In tal caso anche se il veicolo circoli irregolarmente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, non sono contestabili le violazioni di cui all’art. 193 C.d.S., vista la regolare immatricolazione straniera e relativa copertura assicurativa.