L’Avvocato Gian Carlo Soave risponde: “Eccesso di velocità”.
Domanda: Eccesso di velocità
Risposta: L’art. 141 C.d.S. prevede l’obbligo di regolare la velocità di circolazione in base alle condizioni ambientali, adottando una condotta prudente per la salvaguardia della sicurezza stradale a prescindere, quindi, dalle limitazioni di velocità imposte dalla legge o dalla segnaletica. Trattasi di norma prevalente sulla disciplina di cui all’art. 142 C.d.S., che specifica i limiti massimi e le relative sanzioni in caso di eccesso di velocità.
La maggior parte del contenzioso in materia di circolazione stradale riguarda proprio le contestazioni per eccesso di velocità.
In primo luogo, va evidenziato che quando la velocità venga rilevata da apparecchi di controllo automatici, questi devono essere preventivamente segnalati, pena la nullità della sanzione eventualmente irrogata.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15899/2016) in numerose occasioni non si tratta di obbligo rilevante solo nei rapporti interni della P.A., ma di adempimento volto ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo per orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni.
Qualora il verbale di accertamento non dia conto della preventiva segnalazione a mezzo dei prescritti cartelli di avviso, in caso di opposizione, spetta all’amministrazione provare tale circostanza.
Per verificare la regolarità dell’accertamento, il verbale deve indicare il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza in capo alla P.A. In difetto spetta a quest’ultima provare natura e tipologia dell’apparecchio.
Ai fini della legittimità dell’accertamento con le apparecchiature omologate, esse devono essere sottoposte ad operazioni di manutenzione e taratura periodica.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 9645/2016) ha confermato che manutenzione e taratura devono essere documentabili dalle amministrazioni aventi in gestione gli apparecchi, in particolare, “deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità“.
Infine, un breve cenno all’eccesso di velocità in caso di stato di necessità.
Quest’ultimo è causa di giustificazione della violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S. solo se vi sia per il conducente l’esigenza di salvare sé stesso o un passeggero dal pericolo attuale ed imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l’illecito sia proporzionato al pericolo.
Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 363/2016, ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva superato di 40 km/h il limite di velocità, ritenendo sussistente la scriminante ex art. 54 c.p., anche in caso di ragionevole minaccia di pericolo purché sussista il nesso causale tra la stessa e la violazione di cui all’art. 142 C.d.S.