Sinistri a veicolo fermo

 

Domanda: Mentre transitavo a bordo del mio scooter, un signore ha spalancato la portiera della sua auto per scendere dalla vettura posteggiata urtandomi con violenza. Ho diritto ad essere risarcita?

Risposta: Gentile Signora, quanto riferisce costituisce uno degli incidenti più ricorrenti. L’apertura improvvisa dello sportello, anche se l’auto è ferma in sosta, può, infatti, provocare un sinistro a chi sta sopraggiungendo a bordo di un autoveicolo o di un motoveicolo.

I casi di questo tipo sono sempre stati un po’ controversi; il quesito che si pone è: “se il sinistro viene causato da un veicolo fermo, l’assicurazione copre i danni?”.

Nel tempo il concetto di circolazione ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Nel 1997 (sentenza n. 5146) la Corte di Cassazione aveva affermato il principio secondo cui, negli autoveicoli ad uso speciale, bisognava distinguere tra attività di circolazione in senso proprio ed uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione (come le attività di carico e scarico da un automezzo).

 

Nel 2004 (sentenza n. 2302) aveva sostenuto che “nell’ampio concetto di circolazione stradale deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone“.

 

Con le sentenze n. 8305/2008 e n. 316/2009, la Suprema Corte ha affermato che deve considerarsi in circolazione anche il veicolo fermo per operazioni di carico e scarico e che “il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta“.

 

Va, inoltre, ricordata una pronuncia della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza               n. 2092/2012) secondo la quale la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica integra una fattispecie di “circolazione del veicolo” con la conseguenza che l’assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal veicolo.

 

Ma è solo con la sentenza n. 8620 del 29.04.2015 che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito il concetto di circolazione ai fini dell’assicurazione obbligatoria di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1.

Nella fattispecie, il quesito esaminato riguardava la riconducibilità o meno nel concetto di circolazione dell’utilizzo del braccio elevatore per l’operazione di carico, cui era addetto il veicolo al momento del sinistro. A riguardo la Compagnia di Assicurazioni aveva, infatti, negato il risarcimento dei danni prodotti dal mezzo in sosta, sostenendo l’inoperatività della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione stradale.

La Suprema Corte ha sottolineato che nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. vanno compresi sia lo stato di movimento sia l’arresto o la sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa.

 

Anche in occasione di fermate o soste vi è, infatti, la possibilità di incontro o di interferenza con la circolazione di altri veicoli o persone, in quanto “i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi”.

 

E’ altresì coperta da garanzia assicurativa l’apertura, a veicolo fermo, dello sportello posta in essere dal terzo trasportato, nonché la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo ex art. 2054 c.c., qualora riguardi eventi dannosi verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sulle pubbliche vie o aree equiparate.

Per i danni derivati a terzi dall’incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponderà, dunque, l’assicurazione a prescindere dal tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio.